Elenchi IVA clienti / fornitori

A seguito dell’art. 21 del Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010, convertito nella legge n. 122 del 30 Luglio 2010 n. 122, sono state introdotte nel nostro ordinamento alcune misure finalizzate a contrastare l’evasione fiscale e le frodi in materia di IVA.

Le nuove misure permettono al Fisco di raffrontare il reddito dichiarato dai contribuenti con le spese sostenute.
In particolare è previsto l’obbligo, per tutti i soggetti passivi IVA, di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (cessioni ed acquisti di beni, prestazioni di servizi rese e ricevute) di importo pari o superiore a € 3.000,00 al netto dell’imposta. La soglia è elevata a € 3.600,00, comprensiva dell’imposta, per le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione.

In attuazione delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha emanato in successione:

  • Provvedimento n. 2010/184182 del 22.12.2010 che ha dato attuazione al nuovo obbligo approvando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
  • Provvedimento n. 2011/59327 del 14.04.2011 che proroga i termini per la rilevazione delle operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di fatturazione.

 

La cadenza del nuovo adempimento è annuale. Entro il 30 Aprile di ogni anno va predisposta la nuova comunicazione che deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate solamente in modalità telematica.

In via del tutto eccezionale, per il periodo d’imposta 2010, la data è stata fissata al 31.10.2011.

 

 

 

Entro il 30 aprile sono da comunicare le operazioni IVA sopra i 3000 euro effettuate fino al 31 dicembre 2011

In una informativa sul sito dell’Agenzia delle entrate si chiarisce che l’invio delle comunicazioni delle operazioni IVA in scadenza il 30 aprile va fatto tenendo conto della vecchia soglia di 3000 euro, selezionando quindi solo le operazioni pari o superiori a tale importo. Inoltre sono escluse dallo spesometro quelle riferite a regolamenti contabili e quelle finanziarie esenti o tra compagnie di assicurazione. Le istruzioni per la trasmissione restano quelle allegate al provvedimento del 16.9.2011: un ulteriore conferma che la norma del Dl 16/2012 riporterà in uso l’elenco clienti-fornitori per le operazioni a partire dal 1.1. 2012.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Pubblicato il 16/03/2012

Operazioni effettuate fino al 31/12/2011

Per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011 l’obbligo della comunicazione riguarda le operazioni Iva con importo pari o superiore a 3.000 euro.

La comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore al limite di 3.000 euro (3.600 per il commercio al dettaglio), è stato effettuato con “moneta elettronica” ossia con bancomat, carte di credito o prepagate purché le stesse non siano state emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (articolo 7 del dl 70/2011, c.d. decreto sviluppo).

Si precisa, inoltre, che i soggetti obbligati che intendono procedere a comunicazione sostitutiva NON devono farla precedere da comunicazione di annullamento. Si seguano le modalità indicate nelle istruzioni per la trasmissione allegate al Provvedimento del 16 settembre 2011.

La comunicazione non va trasmessa quando il pagamento, anche se superiore ai limiti individuati, è effettuato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari già obbligati alla comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti e delle operazioni con la clientela. Infatti, i dati relativi a queste transazioni sono comunque comunicati dagli stessi operatori finanziari che hanno emesso le carte con le quali è avvenuto il pagamento dei corrispettivi. Sussiste l’obbligo dell’invio, invece, se le carta di credito, di debito o prepagata è stata emessa da un operatore finanziario non residente e senza stabile organizzazione in Italia.

Per il periodo d’imposta 2010 l’importo al di sopra del quale scatta l’obbligo della comunicazione è elevato a 25.000 euro e occorre comunicare solo le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:

  • le importazioni
  • le esportazioni
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
  • le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera).

 

Sono inoltre escluse le operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, effettuate fino al 30 giugno 2011, per le quali non vi è l’obbligo di emissione della fattura.

Operazioni effettuate dal 01/01/2012

Per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2012 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate riguarda tutte le operazioni Iva rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

I contribuenti interessati sono i soggetti passivi Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato.

L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:

  • le importazioni
  • le esportazioni
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
  • le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera).